Detrazioni Fiscali

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione di edifici esistenti.

Ecobonus 2020: per quali interventi spetta?

Per le spese documentate, sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, spetta una detrazione fiscale dall'Irpef o dall'Ires che può variare dal 50 al 65% e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la detrazione del 50% è riconosciuta per gli interventi che consentono:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Chi ne può beneficiare?

Possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quali immobili?

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione. Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche: per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento (tranne quando si installano pannelli solari termici). Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

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